Tutela dei legittimari

Garantire equità e giustizia per i legittimari.

I legittimari sono soggetti individuati nell’ambito strettamente familiare (coniuge, discendente e ascendente) ai quali l’ordinamento riserva la facoltà di comprimere, nella misura stabilita dalla legge le sue volontà espresse dal de cuius sui propri beni.

I legittimari sono soggetti individuati nell’ambito strettamente familiare (coniuge, discendente e ascendente) ai quali l’ordinamento riserva la facoltà di comprimere, nella misura stabilita dalla legge le sue volontà espresse dal de cuius sui propri beni.

Il termine deriva da quello di “legittima”, con tale intendendosi la quota-parte del patrimonio ereditario ad essi riservata, che è espressione del tentativo del legislatore italiano di contemperare il contrasto tra la libertà di disporre del testatore, espressione del principio cardine dell’autonomia privata proprio del diritto civile, con l’interesse della famiglia.

La tutela dei legittimari è costituita da:

1

Le quote di riserva loro spettanti per legge.

2

Per il solo coniuge non separato, il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di
uso sugli arredi presenti.

3

L’inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie lesive di tali diritti, ma solo dopo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.

Il diritto ad una quota-parte del patrimonio del de cuius varia al variare del numero e della qualità dei legittimari.

Più nel dettaglio:

Coniuge

A chi riveste la qualità di coniuge (con ciò intendendosi che non sia passata in giudicato – alla data di apertura della successione – sentenza che pronunci nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), sono riservati i diritti che seguono:

  • Il comma 1 dell’art. 540 c.c. riserva al coniuge superstite la metà del patrimonio del coniuge defunto, tenendo presente che:

    a) ove vi siano figli, ai sensi dell’art. 542 c.c., la quota riservata è:

      • di 1/3 se concorre con un solo figlio
      • di 1/4 se concorre con più figli

    b) ove vi siano ascendenti (genitori o, se assenti, i nonni del de cuius), ai sensi dell’art. 544 c.c., la quota riservata è pari alla metà del patrimonio del coniuge defunto.

      • Il comma 2 dell’art. 540 c.c. stabilisce che al coniuge superstite sono anche riservati i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare (purché di proprietà esclusiva del defunto o in comproprietà tra i coniugi) e di uso sui mobili che la corredano. Tale diritto vitalizio sulla casa familiare trova la sua ratio nella tutela dell’interesse economico e morale del coniuge superstite, cui il legislatore vuole assicurare la conservazione degli affetti e delle abitudini di vita matrimoniale.

    A seguito dell’entrata in vigore della Legge 76/2016, le norme sopra analizzate si applicano anche a chi era unito civilmente con il de cuius.

    Figli

    Ai figli, nati all’interno o fuori dal matrimonio o adottivi, sono riservati i seguenti diritti dall’articolo 537 c.c.:

    1. la metà del patrimonio nel caso in cui il genitore lasci un solo figlio;
    2. la quota di 2/3, da dividersi in parti uguali, se i figli sono più di uno.

    Ascendenti

    Gli ascendenti (ossia i genitori, anche adottivi a seguito della riforma del diritto di famiglia) sono, invece, i “potenziali” legittimari, nel senso che possono essere tali nel caso in cui manchino i figli del de cuius o i loro discendenti.

    A loro è riservata:

    1. ai sensi del primo comma dell’articolo 538 c.c., la quota di 1/3 del patrimonio nel caso in cui vi sia assenza di figli;
    2. ai sensi dell’articolo 544 c.c., la quota di 1/4 del patrimonio laddove concorrano con il coniuge superstite (la loro vocazione non è impedita dalla sussistenza del coniuge superstite).

    Nel caso in cui vi siano più ascendenti la loro quota è divisa in parti uguali tra loro e ciò si ricava in base al criterio ex art. 569 c.c. richiamato dall’art. 538 2° c.c.

    Per maggiori informazioni, si invita a contattare l’Associazione →