Comunione ereditaria

Gestire la comunione ereditaria con armonia e efficienza.

Con il termine “comunione ereditaria” si fa riferimento alla situazione di proprietà condivisa (ed indivisa) che si costituisce quando al defunto succedono più eredi. Costoro diventano comproprietari dei beni e contitolari dei diritti che fanno parte dell’eredità, con la particolarità che i singoli eredi non sono titolari di una quota su ogni bene ereditario (c.d. quotina), ma di una quota sull’intera massa comune (c.d. quotona).

Con il termine “comunione ereditaria” si fa riferimento alla situazione di proprietà condivisa (ed indivisa) che si costituisce quando al defunto succedono più eredi. Costoro diventano comproprietari dei beni e contitolari dei diritti che fanno parte dell’eredità, con la particolarità che i singoli eredi non sono titolari di una quota su ogni bene ereditario (c.d. quotina), ma di una quota sull’intera massa comune (c.d. quotona).

Ne consegue che nessuno dei coeredi potrà disporre dei diritti sui singoli beni, ma al più della quota spettante sulla massa comune. Peraltro, qualora uno dei coeredi opti per l’esercizio di tale diritto, per evitare ingerenze di terzi all’interno della comunione ereditaria, è previsto il diritto di prelazione in favore degli altri coeredi (art. 732 del codice civile).

Pertanto, per disporre del singolo bene occorre l’accordo di tutti i coeredi o lo scioglimento della comunione.

Come si procede allo scioglimento della comunione ereditaria?

 

La comunione ereditaria si scioglie attraverso la “divisione”, procedimento che consente a ciascun coerede di diventare unico titolare dei beni che gli sono assegnati.

Si distinguono diversi tipi di divisione

Divisione contrattuale

Quando i coeredi concordano sulle modalità di svolgimento della divisione e sulle relative assegnazioni dei lotti, la divisione si realizza attraverso un “accordo” che prende il nome di contratto di divisione.
Tale tipologia di contratto prevede il c.d. litisconsorzio necessario, ossia la necessaria presenza di tutti i coeredi alla stipula dell’atto, a pena di nullità.

Peraltro è anche valido il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni, pattuizione valida e vincolante anche per gli aventi causa dai partecipanti all’accordo.
Tuttavia, in tale ultimo caso, ove gravi circostanze lo richiedano, l’Autorità giudiziaria può comunque ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Divisione giudiziale

Quando i coeredi non riescono ad accordarsi soccorre la divisione giudiziaria. In tal caso i coeredi, previo esperimento della procedura di mediazione innanzi ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero «quale condizione di procedibilità» dovranno rivolgersi al Giudice affinché questi sciolga la comunione.

Il ricorso all’Autorità giudiziaria può avvenire in due modalità:

– a domanda congiunta: quando i coeredi siano d’accordo sul fatto di dividere il patrimonio ereditario e sull’entità delle rispettive quote, ma non sui beni da attribuire a ciascuno;

– a domanda ordinaria: ciascun coerede può promuovere una causa ordinaria qualora non vi sia accordo sul fatto di dividere o sulle modalità di divisione.

Divisione testamentaria

Non dissimile negli effetti, ma totalmente diversa nella forma, è la c.d. divisione fatta dal testatore o secondo criteri da lui dettati.

Il testatore ha la facoltà di:

– disporre assegnazioni con predeterminazione di quote: in tal caso il testatore provvederà ad istituire eredi in via preventiva determinati soggetti, stabilendo anche le relative quote per ciascuno degli istituiti. Di conseguenza ciascun coerede sarà “erede” nella quota determinata dal testatore e dovrà ricevere in assegnazione beni per un valore pari alla quota nella quale ciascuno di essi è stato istituito. Infine, solo ed esclusivamente in tale ipotesi, come anche statuito dalla Corte di Cassazione, poiché dovrebbe attestarsi la corrispondenza tra quote di fatto e quote di diritto, è data la facoltà al testatore, al fine di perequare un eventuale disvalore delle assegnazioni, di disporre un legato di somma di denaro, definito come “legato di conguaglio”, a favore del coerede che meno avrà ricevuto ed a carico del coerede che più avrà ricevuto. Tuttavia un siffatto legato, avente esclusivamente finalità perequativa e non attributiva, potrà essere disposto solamente in caso di stretta necessità;

– disporre assegnazioni senza predeterminazione di quote: in tal caso il testatore si limiterà, da un lato, ad istituire eredi in via preventiva determinati soggetti, senza tuttavia, dall’altro lato, predeterminare le quote per ciascuno degli istituiti. Di conseguenza ciascun coerede sarà “erede” nella quota calcolata a posteriori tra, da un lato, il valore dei beni assegnati, e, dall’altro lato, il valore dell’intero patrimonio del defunto al momento della morte del testatore medesimo.

In entrambi i suddetti casi, qualora il testatore non attribuisse la piena proprietà di alcuni beni ai suoi (co)eredi, bensì quote di comproprietà (es: un immobile attribuito in comproprietà per ½ ad un coerede e per ½ all’altro coerede), poiché la divisione viene effettuata direttamente dal testatore tramite testamento, la situazione di contitolarità costituirà una comunione ordinaria, e non ereditaria.

Infine il testatore, ai sensi dell’art. 733 del codice civile, in combinato disposto con l’art. 713, commi 2 e 3 per quanto riguarda i seguenti punti III) e IV), potrà dettare delle norme per la divisione che i coeredi dovranno poi attuare e rispettare nel futuro atto di divisione, e in particolar modo:

I) potrà stabilire particolari regole per la formazione delle porzioni che spettano a ciascun coerede, ad esempio stabilendo che ogni porzione sia composta da un certo numero di beni mobili o immobili;

II) potrà disporre che la divisione venga effettuata secondo la stima di un terzo da lui stesso indicato, che prende il nome di arbitratore;

III) potrà disporre, per il caso in cui uno o più dei coeredi siano minori di età, che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età del più giovane dei coeredi;

IV) potrà disporre che la divisione dell’eredità, o di alcuni beni componenti la stessa, non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente i 5 anni.

Tuttavia, in entrambe le fattispecie di cui ai punti III) e IV), l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, potrà, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio, o comunque dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

A differenza delle fattispecie sopra esposte di cui all’art. 734 c.c. (divisione fatta dal testatore), nell’attuale fattispecie il testatore non dispone una divisione, bensì detta norme che i coeredi dovranno osservare quando addiverranno alla stipula dell’atto di divisione; pertanto lo stato di comunione che sorgerà alla morte del de cuius sarà quello di una comunione ereditaria, e non di una comunione ordinaria.

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