Testamento e pianificazione successoria
Strategie per una successione consapevole e ben organizzata.La pianificazione successoria può essere definita come quella serie di attività dinamiche, con cui un soggetto determina un ricambio generazionale relativamente al suo patrimonio, ossia decide per “il dopo di sé”.
La pianificazione successoria può essere definita come quella serie di attività dinamiche, con cui un soggetto determina un ricambio generazionale relativamente al suo patrimonio, ossia decide per “il dopo di sé”.
Tale pianificazione può articolarsi su due livelli: il primo che rientra nell’ambito degli atti a causa di morte ed il secondo inquadrabile, invece, nell’ambito degli atti tra vivi, da intendersi quale “anticipazione” degli effetti che si vorrebbero avere alla propria morte.
Nella prima categoria rientra il testamento nelle sue varie forme (olografo, pubblico e segreto), mentre nell’ambito inter vivos possono essere collocati il patto di famiglia (per chi riveste la qualità di imprenditore o detiene partecipazioni sociali), nonché le donazioni a favore dei propri cari, fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge relative anche alla tutela dei legittimari.
Con riferimento alla fattispecie più diffusa di pianificazione successoria, il primo comma dell’articolo 587 del codice civile stabilisce che il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
In ambito testamentario, le forme più conosciute sono senz’altro il testamento olografo e quello pubblico.
Testamento olografo
È quel documento interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 c.c.) Si tratta della forma più semplice di testamento, dal momento che per la sua redazione non è richiesto (almeno da un punto di vista formale) l’intervento di un notaio.
Requisiti formali:
1. Olografia
La scritturazione di pugno può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, matita, ecc.) e su qualsiasi pezzo di carta (carta da lettere, foglio protocollo, stoffa ecc.) purché idonea a riceverla.
Si tratta di un requisito a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, primo comma, c.c. L’autografia deve essere riconducibile al testatore, intesa quale personalità ed abitualità della stessa.
2. Sottoscrizione
È la firma apposta dal testatore alla fine delle sue dichiarazioni di ultima volontà. Questa deve essere autografa e deve essere fatta indicando nome e cognome; deve essere in grado di permettere l’identificazione del suo autore senza possibilità di equivoco, ai fini della sua validità. Anche questo requisito è a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, primo comma, c.c.
La funzione sostanziale della sottoscrizione è quella di approvazione delle disposizioni che precedono.
3. Data
Indica il momento temporale del testamento e deve contenere l’indicazione del giorno/mese/anno (art. 602, terzo comma, c.c.). Sono ammessi equipollenti (es. Capodanno 2000 ovvero Natale 2001 ovvero Pasqua 2002). La funzione della data è quella di accertare:
a) la capacità del testatore al momento della redazione del testamento olografo;
b) l’efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona in momenti diversi.
La mancanza di data comporta l’annullabilità del testamento olografo ai sensi dell’art. 606, secondo comma, c.c.
Il testamento olografo presenta però qualche “svantaggio”. Il suo contenuto, ove non vi sia stata una consulenza di un professionista esperto nel diritto delle successioni, potrebbe risultare poco efficace e portatore di dubbi interpretativi circa la natura delle disposizioni. Inoltre, dal punto di vista della sua conservazione, vi potrebbe essere il pericolo di smarrimento, distruzione, alterazione, soppressione, o falsificazione. Per ovviare a questi inconvenienti si è soliti ricorrere, da un lato, alla consulenza di un professionista affinché il contenuto possa essere lineare e giuridicamente inattaccabile, dall’altro al deposito fiduciario o formale presso un notaio.
Da novembre 2023 è attivo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi. Si tratta di uno strumento tecnologico che consente di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso un notaio (mantenendo la riservatezza dei documenti) e semplificando l’iter di conoscibilità degli stessi quando ne sarà il momento.
Testamento pubblico
È l’atto ricevuto dal notaio (articolo 603 c.c.) in presenza di due testimoni. In virtù dei maggiori formalismi richiesti dalla legge, consente maggiore garanzia di accertamento e di conservazione della volontà testamentaria; in altri termini, assicura la fedele riproduzione della volontà del testatore, senza che essa possa subire influenze esterne.
Il testamento pubblico consente inoltre di poter ricevere le ultime volontà di soggetti che sarebbero di per sé impossibilitati a scrivere in modo autonomo il testamento olografo.
Qualunque sia la tipologia di pianificazione di cui ci si intenda avvalere è fondamentale rivolgersi in ambito successorio a professionisti esperti nel diritto ereditario per prevenire ogni tipo di contenzioso futuro e per realizzare la trasmissione dei beni in conformità al proprio volere.
Per maggiori informazioni, si invita a contattare l’Associazione →